Statuto di Retinopera

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

STATUTO APPROVATO 🖨️

fatto in Roma, il 22 febbraio 2005, con modifiche approvate il 6 luglio 2007, l’11 febbraio 2010,
il 5 luglio 2013 e 12 aprile 2019
Entrerà in vigore con la prossima assemblea.
Art. 1- Costituzione e sede
E’ costituita, con sede in Roma, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile,
l’Associazione nazionale, senza finalità di lucro, denominata “Retinopera”.
Art. 2 – Oggetto
L’Associazione promuove la collaborazione tra le associazioni che vi aderiscono, per dare
concretezza ai principi ed ai contenuti della dottrina sociale della Chiesa (DSC).
Essa si propone come diffusa “Opera delle reti”, fondata sui principi della Dottrina Sociale
della Chiesa, e intende essere espressione dell’autonomia e del ruolo costitutivo della società civile,
e in essa dei laici associati, per dare una concreta e libera risposta alle sollecitazioni che emergono
dagli Orientamenti pastorali della CEI.
Art. 3 – Finalità
L’Associazione si offre come punto di incontro per lo studio, l’attuazione e la diffusione
della Dottrina Sociale della Chiesa e persegue le finalità di:
 valorizzare l’impegno dei cittadini sul piano spirituale, culturale, educativo e civile;
 affermare e realizzare i valori e i diritti della persona e delle comunità;
 promuovere la responsabile partecipazione allo sviluppo di una società democratica,
ordinata alla realizzazione del bene comune.
In ideale collegamento con le Settimane Sociali dei cattolici italiani e riconoscendosi nei
principi costituzionali emergenti degli ordinamenti italiano ed europeo, essa opera come laboratorio
di riflessione e formazione, di convergenza attorno a specifici progetti ed obiettivi, di ricerca di
posizioni comuni, relativamente a questioni pubbliche di grande rilevanza, e di promozione delle
conseguenti iniziative dell’associazionismo cattolico.
Per realizzare tali finalità di carattere generale delinea e propone itinerari di formazione
socio-culturali dedicati alle proprie organizzazioni aderenti e offerti al progresso della società
italiana.
Art. 4 – Attività
A questi fini l’Associazione, anche in convergenza e in collaborazione con altri enti,
organismi ed associazioni:
– promuove l’incontro di studiosi, ricercatori, amministratori, esponenti del mondo politico,
imprenditoriale, sindacale e del terzo settore;
– organizza convegni, seminari, campagne e manifestazioni;
– svolge attività di ricerca, formazione e progettazione ed organizza iniziative operanti
nell’ambito delle sue finalità, anche con il concorso e la valorizzazione delle istituzioni;
– svolge attività editoriale, di comunicazione e di informazione ed assume ogni altra utile
iniziativa ed azione, anche attraverso la funzione di un Sito Web.
Art. 5 – Soci
Possono essere soci dell’Associazione solo persone giuridiche, enti ed associazioni di
ispirazione cattolica, le aggregazioni ecclesiali, le associazioni non riconosciute e le istituzioni che
condividono le finalità dell’ Associazione.
Gli aspiranti soci devono essere presentati da almeno tre componenti del Consiglio Direttivo
e devono manifestare per iscritto la condivisione ed il rispetto del presente statuto e delle
deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Ciascun socio può partecipare ai lavori dell’assemblea con un massimo di tre rappresentanti
con diritto di parola, ma uno solo, preventivamente individuato, è dotato del diritto di voto in
assemblea.
Sulla domanda di associazione e sulla eventuale esclusione decide, a maggioranza assoluta
dei componenti, il Consiglio Direttivo.
La qualità di socio non è trasmissibile, il socio può recedere in qualsiasi momento
dall’Associazione, dandone comunicazione scritta.
Ciascun socio assume l’obbligo del versamento annuale del contributo associativo e degli
eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo con i criteri che sono stabili dal
Regolamento Quote.
Art. 6 – Organi
Sono Organi dell’Associazione:
1) l’Assemblea;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Comitato Esecutivo;
4) il Coordinatore;
5) il Segretario.
Art. 7 – Assemblea
L’Assemblea dei soci si riunisce ordinariamente una volta ogni tre anni, e, comunque, quando se ne
ravvisi la necessità o ne sia fatta motivata richiesta da almeno un terzo dei soci.
Spetta all’Assemblea stabilire le linee programmatiche triennali di attività dell’Associazione
e verificarne 1’attuazione, svolgere i compiti ad essa attribuiti dal presente Statuto o dalla legge.
Le convocazioni dell’Assemblea, effettuate a cura del Coordinatore mediante avvisi scritti
contenenti l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare, sono
inviate almeno 15 giorni prima della riunione.
Le deliberazioni dell’Assemblea, in prima convocazione, sono prese a maggioranza semplice
dei voti e con la presenza di almeno la maggioranza dei soci.
In seconda convocazione, qualora la prima sia andata deserta, le deliberazioni sono valide
qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea è presieduta dal Coordinatore dell’Associazione o, in caso di assenza o
impedimento, dal Consigliere più anziano di età.
L’Assemblea elegge i componenti del Consiglio Direttivo, tra le Organizzazioni in regola
con il versamento delle quote associative.
Art. 8 – Consiglio Direttivo
L’Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo, che dura in carica tre anni ed è composto
da un numero di membri compreso tra undici e ventuno, eletti dall’Assemblea tra i suoi
componenti.
Essi possono essere rieletti.
Il numero dei componenti è stabilito dall’Assemblea prima della votazione.
Possono essere elette tutte le Organizzazioni socie dell’Associazione.
Ciascun componente dell’Assemblea, con diritto di voto, esprimerà sulla scheda fino a 3
preferenze. Risulteranno eletti i candidati che hanno ricevuto, nell’ordine, più voti.
Il Consiglio Direttivo è convocato, a cura del Coordinatore, su iniziativa del Comitato
Esecutivo ovvero, in caso di urgenza, su iniziativa del medesimo Coordinatore.
In caso di assenza o impedimento del Coordinatore il Consiglio Direttivo è convocato a cura
del Consigliere più anziano di età.
Le convocazioni, effettuate mediante avvisi scritti contenenti l’indicazione del luogo, giorno
ed ora della riunione e degli argomenti da trattare, sono inviate almeno 7 giorni prima della
riunione.
Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice dei voti con la presenza
di almeno la maggioranza dei componenti.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Coordinatore dell’Associazione o, in caso di assenza
o impedimento, dal Consigliere più anziano di età.
Il Consiglio, anche su proposta del Coordinatore, può invitare – a titolo consultivo e senza
diritto di voto – esponenti del mondo accademico, professionale, ecclesiale e della società civile,
esperti delle singole materie di volta in volta poste all’ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo resta in carica per gli affari correnti sino all’elezione di un nuovo
Consiglio Direttivo.
Art. 9 – Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo attua le delibere dell’Assemblea.
Allo stesso spetta inoltre di:
a) deliberare le attività annuali nell’ambito delle linee programmatiche triennali approvate
dall’Assemblea;
b) determinare i contributi associativi, annuali e straordinari;
c) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell’Associazione;
d) deliberare sulle domande di ammissione ed esclusione dei soci;
e) proporre le modifiche statutarie all’Assemblea;
f) eleggere il Coordinatore, il Segretario, i componenti del Comitato Esecutivo e i Sindaci
dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno.
Chi non partecipa ingiustificatamente per tre riunioni consecutive, decade automaticamente
e verrà sostituito nella prima Assemblea utile.
Art. 10 – Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è composto da sette membri: il Coordinatore e il Segretario, che sono
membri di diritto, e da ulteriori 5 membri, eletti in seno al Consiglio Direttivo, che sono rieleggibili.
Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Coordinatore dell’Associazione.
Il Comitato Esecutivo è l’organo esecutivo dell’Associazione, i suoi componenti durano in
carica 3 anni.
Al Comitato sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi
quelli che il presente Statuto riserva all’Assemblea ed al Consiglio Direttivo.
In via esemplificativa e non tassativa:
1) attua le delibere del Consiglio Direttivo, rendicontando le attività svolte;
2) definisce la pianta organica dell’Associazione;
3) predispone annualmente il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo da proporre al
Consiglio Direttivo;
4) elabora le proposte di modifica statutaria che il Consiglio valuta e propone in
Assemblea.
Art. 11 – Coordinatore
Il Coordinatore presiede ed ha la rappresentanza legale dell’Associazione, convoca e
presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo.
Egli dirige e coordina l’attività dell’Associazione, ha la firma sociale.
Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.
Art. 12 – Segretario
Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, organizza e coordina le attività degli organi,
redige i relativi verbali.
E’ membro di diritto del Comitato Esecutivo.
Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.
Art. 13 – Collegio dei Sindaci
E’ nella facoltà del Consiglio nominare un soggetto, composto da tre membri, che verifichi
la corrispondenza dei dati contabili con le risultanze del bilancio predisposto dal Comitato
Esecutivo.
Nella prima riunione eleggono, al loro interno, il Presidente.
I membri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
Art. 14 – Patrimonio ed Esercizio finanziario
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative iniziali e dai contributi,
annuali e straordinari dei soci.
Tali contributi non sono trasmissibili, rivalutabili e ripetibili. Il patrimonio si compone
altresì di lasciti, donazioni, liberalità ed introiti di qualsiasi genere destinabili e percepibili
dall’Associazione in osservanza delle disposizioni di legge in materia.
Le rendite del patrimonio possono essere utilizzate esclusivamente per l’attuazione dei fini
istituzionali ed è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi
di riserva o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge.
Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
a) i proventi della sua attività;
b) i redditi derivanti dal patrimonio di cui al precedente comma;
c) i versamenti dei soci ed i contributi destinati all’attuazione degli scopi statutari e non
espressamente finalizzati all’incremento del patrimonio;
d) gli avanzi di gestione risultanti dai bilanci.
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio ed il preventivo di spesa, predisposti dal Comitato Esecutivo, sono presentati ai
Sindaci almeno 15 giorni prima della data fissata per il Consiglio Direttivo.
Il bilancio viene approvato entro il primo semestre dell’anno successivo a quello di riferimento,
accompagnato dalla relazione dei Sindaci.
Art. 15 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberata, su proposta del Consiglio Direttivo,
dall’Assemblea dei soci con la maggioranza di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati
prevista dall’art. 21, co. 3 del Codice Civile.
In caso di estinzione, per qualsiasi causa, il patrimonio netto residuo sarà devoluto, con
deliberazione dell’Assemblea, assunta con la maggioranza dei 2/3 degli associati ad altri enti aventi
finalità analoghe a quelle di Retinopera.
Art. 16 – Modifiche statutarie
Le modifiche del presente Statuto sono deliberate, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’
Assemblea dei soci con la presenza della maggioranza dei componenti e la maggioranza dei due
terzi dei votanti.
Le modifiche entrano in vigore dal giorno successivo alla loro approvazione.
Art. 17 – Norma Transitoria
In deroga alla previsione di cui all’articolo 16, co. 2 le modifiche statutarie deliberate
dall’Assemblea del 05/07/2013 entreranno in vigore in occasione dell’assemblea convocata per il
rinnovo degli organi per il periodo 2014 – 2017.